Capo II
Art. 9
Pistola semiautomatica
In vigore dal 12 apr 1994
1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale, di reparto e da addestramento deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
azione: singola ovvero singola e doppia;
sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;
tacca di mira: fissa;
lunghezza canna: da 95 a 140 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1400 gr.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-9