Capo II

Art. 9

Pistola semiautomatica

In vigore dal 12 apr 1994
1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale, di reparto e da addestramento deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore; tacca di mira: fissa; lunghezza canna: da 95 a 140 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1400 gr.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-9

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