Capo II
Art. 10
Pistola mitragliatrice
In vigore dal 12 apr 1994
1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-10