Capo II

Art. 10

Pistola mitragliatrice

In vigore dal 12 apr 1994
1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità: da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-10

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