Capo III
Art. 14
Armi bianche
In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.
2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con l'uniforme di rappresentanza. La sciabola è altresì armamento di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.
3. Il coltello-pugnale è armamento di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-14