Capo III
Art. 16
Armi per proiettili narcotizzanti
In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione di reparto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-16