Capo III

Art. 15

Armi ad esclusivo uso sportivo

In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo, come dotazione di reparto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo