Art. 15 · Armi ad esclusivo uso sportivo
Capo III

Art. 15

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Armi ad esclusivo uso sportivo

In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo, come dotazione di reparto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-15