Capo III
Art. 15
15 / 19Armi ad esclusivo uso sportivo
In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo, come dotazione di reparto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-15