Capo III

Art. 13

A c c e s s o r i

In vigore dal 12 apr 1994
1. La pistola mitragliatrice, i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico ed impiegati da personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-13

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