Capo II
Art. 11
Fucile o carabina ad anima rigata
In vigore dal 12 apr 1994
1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm o 7,62 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e/o automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-11