Capo II

Art. 11

Fucile o carabina ad anima rigata

In vigore dal 12 apr 1994
1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm o 7,62 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e/o automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura; mire: registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; peso in ordine d'impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-11

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