Capo I
Art. 6
Doveri dell'assegnatorio
In vigore dal 12 apr 1994
1. L'assegnatario deve:
a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente e in modo costante la manutenzione;
b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'amministrazione.
2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento.
3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-6