Capo I
Art. 2
Armamento
In vigore dal 12 apr 1994
1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale dipendente che espleta funzioni di polizia si distingue in:
a) armamento individuale;
b) armamento di reparto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-2