Capo I

Art. 2

Armamento

In vigore dal 12 apr 1994
1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale dipendente che espleta funzioni di polizia si distingue in: a) armamento individuale; b) armamento di reparto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-2

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