Capo I

Art. 4

Armamento di reparto - Definizione

In vigore dal 12 apr 1994
1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico alle scuole, uffici e strutture. Tali armi sono distribuite al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, comandato in operazioni di servizio e, secondo le esigenze, in attività addestrative ed esercitazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-4

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