Capo I
Art. 3
Armamento individuale - Definizione
In vigore dal 12 apr 1994
1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio agli aventi diritto appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
2. Esso consta di una pistola semiautomatica, corrispondente alle caratteristiche di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-3