Capo I

Art. 5

Assegnazione e consegna delle armi

In vigore dal 12 apr 1994
1. L'amministrazione assegna alle scuole, uffici e strutture: a) l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale avente diritto; b) l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire. 2. Con ordine di servizio il responsabile delle scuola, ufficio o struttura determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure in attività addestrative ed esercitazioni e provvede per la consegna. 3. La consegna dell'armamento al personale del Corpo forestale dello Stato diverso da quello indicato nell' e nell' può essere disposta solo per motivi di assoluta necessità, allorchè detto personale è impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico, semprechè venga svolta apposita attività addestrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-5

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