Capo I
Art. 7
Gestione e custodia dell'armamento
In vigore dal 12 apr 1994
1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio del consegnatario presso le scuole, uffici e strutture che ne curano la custodia in una o più armerie, in relazione alle rispettive esigenze.
2. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, con porte e vani luce blindati e/o dotate di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni di allarme.
3. Presso gli uffici e strutture sprovvisti di armerie il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e in ambienti adeguati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-7