Capo II
Art. 12
A r t i f i c i
In vigore dal 12 apr 1994
1. Gli artifici in dotazione di reparto sono illuminanti e da segnalazione.
2. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-12