Capo I
Art. 1
Generalità
In vigore dal 12 apr 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 384 con il quale rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 538, ed in particolare l' che autorizza gli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al Corpo forestale dello Stato a portare armi, ed il successivo art. 29 che stabilisce che fino all'emanazione del regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l', commi 1 e 2;
Visto l' della legge 1 aprile 1981, n. 121, che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia, fatte salve le rispettive attribuzioni e la normativa del vigente ordinamento;
Visto l'art. 30 del testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Visto l' della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Ritenuto di dover determinare le caratteristiche dell'armamento per il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni di polizia;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Generalità
1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-1