Capo IV

Art. 19

Radiazione dal servizio

In vigore dal 12 apr 1994
1. I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non più utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato. 2. Il capo del Corpo forestale dello Stato può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali MANCINO, Ministro dell'interno FABBRI, Ministro della difesa GALLO, Ministro delle finanze CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 13
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-19

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