Capo IV
Art. 19
Radiazione dal servizio
In vigore dal 12 apr 1994
1. I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non più utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Il capo del Corpo forestale dello Stato può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
MANCINO, Ministro dell'interno
FABBRI, Ministro della difesa
GALLO, Ministro delle finanze
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 13
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-19