Art. 14 · Armi bianche
Capo III

Art. 14

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Armi bianche

In vigore dal 12 apr 1994
1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza. 2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con l'uniforme di rappresentanza. La sciabola è altresì armamento di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo. 3. Il coltello-pugnale è armamento di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-14