Titolo II
Art. 16
Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute
In vigore dal 1 giu 1994
1. Nella dichiarazione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, i sostituti di imposta devono indicare, distintamente per ciascun dipendente, i dati e gli altri elementi comunicati dai Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché gli estremi identificativi dei Centri di assistenza stessi.
Nella medesima dichiarazione devono inoltre essere indicati i soggetti per i quali non si procede ad effettuare il conguaglio in sede di ritenute di acconto, in base alle disposizioni di cui all', commi 3, 5 e 6.
2. I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all', commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. Alle ritenute è aggiunto l'importo relativo all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto è aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre.
3. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali, nel caso di rata corrisposta nel corso del mese di luglio, effettuano su tale rata le operazioni di cui al comma 2 e versano le imposte, l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e le prime rate d'acconto, entro il giorno 15 di detto mese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell', comma 5.
4. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 8, e all', comma 1, ultimo periodo.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-16