Titolo II
Art. 13
Garanzie assicurative
In vigore dal 30 ott 1993
1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.
2. Gli istituti e le imprese di assicurazione, presso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-13