Titolo II
Art. 8
Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
In vigore dal 2 ott 1992
1. I Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere costituiti:
a) da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
b) da uno o più sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.
2. I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di società per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-8