Titolo II

Art. 8

Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

In vigore dal 2 ott 1992
1. I Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere costituiti: a) da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; b) da uno o più sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti. 2. I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di società per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo