Titolo I
Art. 3
Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
In vigore dal 1 giu 1994
1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all', commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all', comma 2.
2. Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta.
Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto op- erate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.
3. Entro il 15 maggio, il sostituto consegna al dichiarante copia, della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.
4. Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all', comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
5. L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli .
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473
8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse inragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.
9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (con l'art. 5, comma 2) ha disposto che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-3