Titolo II

Art. 7

Soggetti interessati

In vigore dal 2 ott 1992
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i dipendenti pubblici ed i pensionati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando apposita dichiarazione ad uno dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le disposizioni del presente titolo. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, secondo periodo, e comma 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-7

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