Titolo I
Art. 1
Soggetti interessati
In vigore dal 26 ott 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Soggetti interessati
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all', comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell' della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-1