Titolo I

Art. 5

Casi particolari

In vigore dal 1 giu 1994
1. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta deve comunicare agli interessati che la dichiarazione risulta, a tutti gli effetti, validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, devono essere dagli stessi direttamente versati nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti. Il sostituto d'imposta è comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 4. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8. 2. Se le operazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti citati nel comma 1, precisando che gli stessi dovranno effettuare autonomamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione. 3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 5, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-5

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