Titolo I

Art. 4

Ulteriori adempimenti

In vigore dal 2 ott 1992
1. I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all', comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell', primo comma, del citato decreto n. 600 del 1973. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definite le modalità di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all', comma 5, e degli importi dovuti per il contributo al Servizio sanitario nazionale ed a titolo di acconto. 2. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore alle venti unità, devono presentare la dichiarazione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'ultimo comma dell' del citato decreto n. 600 del 1973, introdotto dall' della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 3. I sostituti d'imposta che hanno corrisposto i compensi o emolumenti di cui al comma precedente del presente articolo ad un numero di percettori inferiore alle venti unità, hanno la facoltà di presentare la dichiarazione di cui allo stesso comma con le modalità ivi previste. 4. Con il decreto di cui all', comma 7, sono stabiliti il termine e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 5. Le apposite dichiarazioni dei redditi ricevute con le modalità di cui all', comma 1, ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del sostituto di imposta, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo