Titolo II

Art. 19

Entrata in vigore

In vigore dal 2 ott 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 25
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-19

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