Titolo II
Art. 19
Entrata in vigore
In vigore dal 2 ott 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 25
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-19