Titolo II
Art. 18
Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
In vigore dal 2 ott 1992
1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prevista dal comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene corrisposto anche nei casi previsti dall'.
2. Il compenso viene corrisposto direttamente dal sostituto di imposta sulla base della comunicazione prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I tempi e le modalità per il versamento, da parte dei sostituti di imposta, dei compensi dovuti ai Centri di assistenza, sono disciplinati dai regolamenti interministeriali previsti dall'art. 78, comma 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-18