Titolo II
Art. 15
Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
In vigore dal 22 set 1998
1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell', commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all', comma 4, e all', comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.
2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, indicato all', comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all' , comma 2, è consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell' avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all', comma 2.
3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.
4. Il prospetto di liquidazione, di cui all', comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'.
5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell', comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione.
Note all'articolo
- Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140 convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 5) che per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dal presente articolo, entro il quale i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, e' prorogato al 25 luglio 1993.
- Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5 ,comma 2) che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-15