Titolo II

Art. 14

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi

In vigore dal 22 set 1998
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 4. I soggetti di cui all', agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all', comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, semprechè sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all', comma 2. 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all' sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell', commi da 2 a 9.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-14

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