Titolo II
Art. 11
Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare
In vigore dal 2 ott 1992
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può revocare l'autorizzazione di cui all' nei seguenti casi:
a) quando, nello svolgimento dell'attività disciplinata dal titolo II vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;
b) quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;
c) quando venga accertato il venir meno di uno dei requisiti o delle condizioni di cui all', commi 1, lettera a), 2 e 7, primo periodo, ovvero venga accertata la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7, secondo periodo, dello stesso articolo.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del Centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del Centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il Centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 presentino aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del Centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.
5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei Centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo di imposta in corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-11