Titolo II
Art. 9
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo
In vigore dal 2 ott 1992
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo 1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica:
a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78, comma 20, per la costituzione dei Centri di assistenza per lavoratori dipendenti e pensionati;
b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, invita gli interessati a dimostrare:
a) l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all';
b) il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti previsti dall'art. 78, commi 5 e 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall' e l'insussistenza, nei suoi confronti, di provvedimenti di sospensione, attestata da apposita dichiarazione dell'ordine a cui il direttore tecnico appartiene.
3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il Centro di assistenza svolge l'attività.
4. Nella istanza sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. del Centro di assistenza nonché i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore tecnico responsabile.
5. I Centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'apposito "Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati", istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
6. Eventuali variazioni delle condizioni e degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comunicate alla direzione centrale di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto è inviata alla stessa direzione entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale. Il direttore tecnico del Centro di assistenza presenta annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attestante il permanere del requisito ivi richiesto.
7. Il trasferimento delle quote o delle azioni delle società di cui all' può essere posto in essere solo tra soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri di assistenza. Del trasferimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-9