Titolo I
Art. 6
Compensi spettanti al sostituto di imposta
In vigore dal 2 ott 1992
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi da 10 a 15, spetta ai sostituti di imposta di cui all', comma 2, un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione.
2. Ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un numero di lavoratori inferiore alle venti unità, spetta, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, un compenso nella misura unitaria di lire 40.000 per ciascuna dichiarazione. Qualora tali sostituti si avvalgano della facoltà di cui all', comma 3, hanno diritto ad un ulteriore compenso nella misura unitaria di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente o percettore dei predetti redditi, che si sia avvalso del servizio del sostituto d'imposta.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti anche nei casi previsti dall', commi 6 e 8, e dall'.
4. I compensi, di cui al presente articolo, sono erogati mediante una corrispondente riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riferite al mese di maggio ovvero al primo mese utile successivo, ed il relativo ammontare è sottoposto al controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-6