Art. 7
Stipula contratti - Efficacia
In vigore dal 8 set 1992
1. I contratti sono stipulati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità di Stato, ovvero mediante sottoscrizione di scrittura privata anche nella forma di scambio di corrispondenza, quando la natura o le caratteristiche dei beni da acquistare e il loro valore lo consentono.
2. La sottoscrizione è apposta dal Garante.
3. Le spese relative gravano sulla controparte.
4. Intervenuta la stipula, i contratti sono validi ed immediatamente eseguibili. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-7