Art. 9
Pagamento acconti
In vigore dal 8 set 1992
1. Può essere prevista l'effettuazione di pagamenti di acconto o a scadenze periodiche per somme dovute e giustificate in ragione delle prestazioni erogate e per un importo fino ai diciannove ventesimi del prezzo globale concordato.
2. Il saldo è corrisposto dopo l'avvenuto collaudo.
3. Su richiesta del contraente, può essere corrisposto il saldo contrattuale prima del collaudo, subordinatamente alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-9