Art. 8
Cauzione
In vigore dal 8 set 1992
1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a 80 milioni di lire è richiesta a imprenditori e fornitori una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale cauzione è prevista in denaro, titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
2. In sostituzione di detta cauzione, può essere presentata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
3. Per i contratti di importo non superiore a 500 milioni di lire si può prescindere dalla cauzione o dalla fideiussione qualora il contraente sia una ditta di rilevanza nazionale. In tal caso, si fa luogo ad un miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-8