Art. 11

Collaudi

In vigore dal 8 set 1992
1. Le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le clausole stabilite dal contratto. 2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale dal personale in servizio presso l'Ufficio del Garante in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero da esperti appositamente incaricati, purchè dipendenti di pubbliche amministrazioni. 3. Se l'importo dei lavori e delle forniture non supera, rispettivamente, L. 10.000.000 e L. 5.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente incaricato dal Garante. 4. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento del Garante sulla base delle variazioni del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT. 5. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da coloro che abbiano diretto, sorvegliato i lavori o stipulato il contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-11

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