Art. 11
Collaudi
In vigore dal 8 set 1992
1. Le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le clausole stabilite dal contratto.
2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale dal personale in servizio presso l'Ufficio del Garante in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero da esperti appositamente incaricati, purchè dipendenti di pubbliche amministrazioni.
3. Se l'importo dei lavori e delle forniture non supera, rispettivamente, L. 10.000.000 e L. 5.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente incaricato dal Garante.
4. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento del Garante sulla base delle variazioni del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT.
5. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da coloro che abbiano diretto, sorvegliato i lavori o stipulato il contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-11