Art. 6
Trattativa privata
In vigore dal 8 set 1992
1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori, che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) per la locazione di immobili;
d) quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni, ovvero quando la necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consente l'indugio della pubblica gara;
e) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali servizi tecnici a istituzioni, persone o ditte aventi alta competenza tecnica, scientifica ed organizzativa;
f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e quando il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario, a tal fine rideterminato, tenendo conto degli indici di aggiornamento eventualmente applicati per la revisione dei prezzi;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;
h) per l'acquisizione di servizi, strumenti, apparecchiature, ivi compresi quelli del settore informatico, da scegliersi tra prodotti similari, ma con caratteristiche tecniche di costruzione, di impiego, utilizzazione o durata diversi;
i) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati;
l) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.
2. Nei casi indicati alle lettere a), d) e l) del comma 1, devono essere interpellate più imprese, persone od enti e, comunque, in numero non inferiore a tre.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-6