Art. 10
Variazione dei contratti in corso di esecuzione
In vigore dal 8 set 1992
1. Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra introdurre variazioni o aggiunte si provvede mediante stipula di atti aggiuntivi, ove tali variazioni riguardino un aumento o una diminuzione delle opere, delle forniture, delle prestazioni in genere, in misura non eccedente un quinto dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni previste nel contratto base.
2. Ove le variazioni o aggiunte superino il limite di cui al comma 1, l'altro contraente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto e ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo le clausole contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-10