Art. 4

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

In vigore dal 8 set 1992
1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri: a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi predeterminati dal Garante, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. 2. Il Garante predetermina i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire alle singole voci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-4

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