Art. 2
Procedure contrattuali
In vigore dal 8 set 1992
1. Le procedure contrattuali sono: la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata. I contratti sono normalmente preceduti da apposite gare aventi la forma di licitazione privata.
2. Il ricorso all'appalto-concorso e alla trattativa privata è ammesso nei casi previsti dagli . È, altresì, ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi stabiliti dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-2