Art. 1
Norme generali
In vigore dal 8 set 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, che approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Norme generali
1. Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, alla locazione, ivi compresa quella finanziaria, alla fornitura e alla somministrazione di beni, servizi e opere si provvede con contratti secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento.
2. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso.
3. La congruità dei prezzi, quando l'importo del contratto sia superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare almeno tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici dello Stato o di una commissione appositamente costituita da parte del Garante, composta di cinque membri, presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei Ministeri del tesoro e delle finanze. Tale parere non va richiesto per l'affidamento di studi e ricerche.
4. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.
5. Le scelte delle forme di contrattazione, le modalità procedimentali, nonché quelle essenziali del contratto vengono de- terminate con provvedimento adottato dal Garante nell'ambito delle previsioni degli articoli da 2 a 6.
6. L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alle gare è fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ufficio ovvero di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.
7. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti di fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.
8. Il parere del Consiglio di Stato sui contratti aventi valore superiore a 500 milioni di lire va chiesto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore di appaltatore o fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione del contratto.
10. I contratti stipulati con società devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.
11. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi.
12. È fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-1