Art. 3
Licitazione privata
In vigore dal 8 set 1992
1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui all', in base al quale si procederà all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-3