Titolo I

Art. 14

Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive

In vigore dal 16 apr 1992
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall' il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorità giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall', comma 6, della legge. 2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all', comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio. 3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-14

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