Titolo II

Art. 19

Radiofrequenze utilizzabili

In vigore dal 16 apr 1992
1. La trasmissione di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano di assegnazione delle radiofrequenze. 2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli della legge, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-19

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