Titolo I

Art. 3

Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie

In vigore dal 16 apr 1992
Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie 1. Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all', comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso. 2. Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facoltà di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma è determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati. 4. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tenendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonché dell'ammortamento già verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell' della legge. 5. In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del codice civile ed è immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo. 6. È fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto il precedente concessionario deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione è effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed a spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 6.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-3

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