Titolo I
Art. 17
Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
In vigore dal 23 dic 1996
1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:
a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonché qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all' della legge;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650;
c) gli elenchi dei soci - previsti dall', comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio - delle società che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la società iscritta. A tal fine il legale rappresentante della società iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società, deve richiedere l'elenco dei soci alle società intestatarie di azioni o quote della società o alle società che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell', commi 2 e 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-17