Titolo I

Art. 12

Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive

In vigore dal 16 apr 1992
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonché dei relativi rinnovi, e variazioni. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalità di cui ai commi successivi. 3. Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalità complete o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica che ha la titolarità della concessione o dell'autorizzazione nonché il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante delle società di cui all' della legge deve richiedere, altresì, l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo . 4. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza; b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante dei soci della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonché degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni; c) nel caso in cui la società concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, oltre all'elenco di cui alla precedente lettera b): 1) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonché copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali; 2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle società collegate o delle società che comunque controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell' della legge, la società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonché copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali; 3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie o interposte persone, dalla società concessionaria o autorizzata; d) copia delle intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell' della legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi; e) ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, i certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, del titolare, se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore e del legale rappresentante se trattasi di società di capitali o di società co- operative, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile. Per tutte le società andrà altresì prodotto il certificato di iscrizione alla camera di commercio. 5. In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, può essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 6. L'ufficio del Garante dà notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive. 7. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote della società concessionaria o autorizzata ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa società concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-12

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