Titolo I
Art. 16
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge
In vigore dal 16 apr 1992
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all' deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all' della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all' della legge il Garante provvede con le modalità indicate nel precedente ad inviare ai soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell', comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all' del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall', comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all' del presente regolamento.
3. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all', comma 10, lettera c), della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-16