Titolo II

Art. 30

Programmi originali autoprodotti

In vigore dal 16 apr 1992
1. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di concessione, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresì autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa. 3. Le trasmissioni di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-30

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